STATUTO
Articolo 1 – Denominazione
È costituita da Heineken Italia S.p.A. e Partesa S.r.l. una Fondazione denominata “FONDAZIONE BIRRA MORETTI” (di seguito la “Fondazione”).
La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.
Articolo 2 – Sede – Durata
La Fondazione ha sede legale in Sesto San Giovanni (MI) all’indirizzo risultante dall’apposito Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la competente Prefettura.
Qualsiasi modifica inerente la sede legale e/o l’indirizzo della stessa acquisirà efficacia solo ad avvenuta iscrizione della detta modifica nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la competente Prefettura.
Delegazioni ed uffici possono essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere – in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione – attività di promozione e sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali utili alla Fondazione stessa.
La Fondazione non ha limiti di durata.
Articolo 3 – Scopi
La Fondazione opera senza fine di lucro ed ha lo scopo, ai fini del raggiungimento di finalità di pubblica utilità, di favorire la promozione di un consumo di birra intelligente e moderato, migliorare la cultura della birra in Italia, contribuire alla creazione di occupazione nel settore birrario e nell’indotto, diffondere la cultura della birra a tavola, lavorando su driver che generano un impatto positivo sulla vita culturale, economica e sociale in Italia. Più specificamente, la Fondazione intende perseguire i seguenti obiettivi:
- divulgare la cultura e l’immagine della birra attraverso il finanziamento e il sostegno di iniziative volte alla diffusione della cultura alimentare, birraria e del consumo responsabile delle bevande alcoliche, corsi di formazione, manifestazioni incontri;
- incoraggiare i giovani talenti nel settore della produzione della birra e del suo impiego in gastronomia con la promozione iniziative ad hoc e mediante la elaborazione di iniziative di qualificazione professionale nel settore della produzione commercializzazione della birra, sostenere la ricerca l’innovazione nell’ambito della cultura birraria, incentivare realizzare occupazione anche giovanile, specie nell’indotto dell’industria birraria, anche mediante assegnazione di borse di studio, premi, finanziamento di laboratori di ricerca, studi sociali e nutrizionali. La Fondazione intende favorire e promuovere la formazione nel settore di riferimento mediante la promozione di programmi finalizzati al miglioramento della cultura birraria; a titolo esemplificativo, la Fondazione perseguirà l’obiettivo per il tramite di iniziative dedicate, il sostegno di corsi di formazione destinati ai gestori dei locali, la valorizzazione dei birrifici con l’organizzazione di visite guidate nei birrifici stessi ed adeguate forme di partnership con le Università, promuovere e organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti, su tematiche di interesse culturale, legate al mondo della produzione e del commercio della birra, nonché assumere tutte le iniziative idonee a favorire l’incontro fra la Fondazione e le istituzioni culturali nazionali ed internazionali per il raggiungimento dello scopo;
- promuovere iniziative di raccolta fondi comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione, sostenere e finanziare progetti di utilità sociale coerenti con gli scopi della Fondazione.
La Fondazione è abilitata a promuovere ogni iniziativa che sia ritenuta utile in vista del migliore e più efficace perseguimento dei propri fini istituzionali.
Articolo 4- Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà tra, l’altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, etcetera; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici (ad esempio Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Regioni ed enti locali etc…) o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad assoc1az1oni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.
Articolo 5 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Sostenitori.
Articolo 6 – Fondatori
I Fondatori sono: Heineken Italia S.p.A. e Partesa S.r.l..
Articolo 7 – Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, a seguito di delibera del Comitato di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, le associazioni, gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi anche sede all’estero che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
- con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Comitato di Gestione;
- con l’attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- con attività professionali di particolare rilievo.
Il Comitato di Gestione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e/o il raggruppamento dei Sostenitori per l categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell’apporto.
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero, in caso di prestazione da parte del Sostenitore, lo stesso manterrà comunque la propria qualifica per due anni dalla sua ammissione trascorsi i quali, salva diversa delibera del Comitato di Gestione, decadrà dalla detta qualifica.
I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Comitato di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.
I Sostenitori avranno diritto, secondo specifiche decisioni del Comitato di Gestione, ad accedere in via esclusiva alla sede della Fondazione, oltre che a partecipare ad eventi formativi organizzati dalla Fondazione, nonché ottenere i materiali informativi, formativi e divulgativi creati dalla Fondazione e ad altri eventuali benefici.
Articolo 8 – Assemblea dei Sostenitori
L’Assemblea è costituita dai Fondatori e dai Sostenitori.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.
Elegge nel suo seno i rappresentanti dei Sostenitori.
Designa il rappresentante comune che verrà nominato nel Comitato di Gestione ai sensi del successivo articolo
Nomina il Revisore dei Conti.
È presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente o, in caso di impossibilità anche di quest’ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Indirizzo, ed è convocata almeno una volta l’anno.
Articolo 9 – Esclusione e Recesso
Il Comitato di Gestione decide in merito all’esclusione dei Sostenitori.
L’esclusione dei Sostenitori può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’ all’art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
Articolo 10 – Fondo di Dotazione
Fondo di Dotazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori ed ad esso specificatamente destinati;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione ed ad esso specificatamente destinati;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di Dotazione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Comitato di Gestione, può essere destinata a incrementare il Fondo di Dotazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici ed ad esso specificatamente destinati.
Articolo 11 – Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 12 – Proventi
La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità con:
- i proventi del patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all’incremento del patrimonio stesso;
- i contributi dei Fondatori;
- ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, persone giuridiche e da privati.
Articolo 13 – Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Comitato di Gestione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti;
- l’Assemblea dei Sostenitori.
Articolo 14 – Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è formato da tre a undici membri nominati dai Fondatori, i quali non potranno comunque esserne parte.
I membri del Consiglio restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, il Consiglio provvederà per cooptazione all’integrazione del numero dei suoi membri purché la maggioranza degli stessi sia costituita da Consiglieri nominati ai sensi di cui al primo comma.
Il Consiglio di Indirizzo verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare provvede a:
- raccomandare le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 3 del presente statuto;
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente, al proprio interno;
- nominare i membri del Comitato di Gestione;
- esprimere un parere – non vincolante – sul bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato di Gestione;
- deliberare in merito alla proposta all’Autorità competente per o scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.
Il Consiglio di Indirizzo è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente o dal Vice Presidente e ogni qual volta i renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo del Comitato di Gestione ovvero dal Revisore dei Conti; in caso di assenza del Presidente, o impedimento o rinuncia, il Consiglio è presieduto da altra persona designata. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai membri del Consiglio mediante lettera raccomandata, telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo legale idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso è necessario che:
- sia consentito al Presidente della riunione accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.
Il Consiglio si ritiene regolarmente formato anche in assenza di formale convocazione, nell’ipotesi in cui siano presenti il Presidente e tutti i membri oltre il Revisore dei Conti.
Articolo 15 – Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di dieci ad un massimo di venti membri. La sua composizione sarà la seguente:
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- un numero variabile di membri tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che stabilisce anche il numero dei membri all’atto della nomina;
- un membro designato dall’assemblea dei Sostenitori.
I membri del Comitato di Gestione sub lett. b) e c) restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Il membro del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i membro/i che resterà in carica sino alla scadenza del Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione, per il perseguimento degli scopi esclusivi della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Indirizzo e, a tali fini, provvede all’amministrazione ed alla gestione della Fondazione. In particolare provvede a:
- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Indirizzo, in sede di approvazione delle linee generali dell’attività della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, acquisito il parere del Consiglio di Indirizzo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Sostenitore e procedere alla relativa nomina;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
- attribuire deleghe di funzioni a singoli membri;
- individuare le linee generali dell’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Il Comitato di Gestione potrà, al proprio interno, creare comitati (diversi dal Comitato Scientifico) a cui delegare parte delle proprie funzioni e poteri.
Il Comitato di Gestione potrà inoltre nominare un Direttore ed un Coordinatore ai quali potrà conferire particolari compiti e funzioni. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri con avviso inoltrato almeno cinque giorni prima con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova legale dell’avvenuto ricevimento; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata con le medesime modalità sopra riportate La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Comitato.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della medesima. Il Comitato si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di su assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi a riunione sarà presieduta dal membro designato dai presenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario.
Le riunioni del Comitato possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.
Articolo 16 – Presidente della Fondazione e Vice Presidente
Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, che è anche il Presidente del Comitato di Gestione, è Presidente della Fondazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge e di statuto, dal Vice Presidente.
Articolo 17 – Comitato Scientifico
Il Comitato di Gestione nomina un Comitato Scientifico, formato da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione in un numero di membri da due a dieci.
Il Comitato Scientifico è l’organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Comitato di Gestione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Comitato di Gestione tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.
L’eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Articolo 18 – Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è l’organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione ed esercita il controllo contabile e legale sulla gestione della Fondazione.
Il Revisore dei Conti è designato dall’Assemblea dei Sostenitori, si tratta di un soggetto esterno ai Fondatori ed è regolarmente iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti.
Il Revisore dei Conti deve essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio della revisione legale dei conti.
Il Revisore dura in carica tre anni, e più precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno di mandato, e può essere riconfermato.
Qualora, per qualsiasi motivo, l’Assemblea dei Sostenitori non fosse in grado di nominare il Revisore dei Conti, lo stesso sarà nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, su richiesta del Consiglio di Indirizzo.
Articolo 19 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il l 0 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Comitato di Gestione, acquisito il parere del Consiglio di Indirizzo, approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre di ogni anno con possibile proroga entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato di Gestione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 20 – Scioglimento
In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Comitato di gestione, che nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 21 – Clausola di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
F.TO
ATTILIO ALFREDO PRATOLONGO
GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO
Certifico io sottoscritto dottor Giuseppe Antonio Michele Trimarchi notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente copia è conforme al suo originale firmato a norma di Legge.
Milano, 19 (diciannove) ottobre 2015 (duemilaquindici)